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Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

 

Art. l - Definizione e attribuzioni

I. Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi è costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, per delibera del Consiglio di Amministrazione del nr. 5/2012/VIII/1 del 14/05/2012, previo parere favorevole del Senato Accademico del nr. 11 2/2012/VII/1 del 07/05/2012, resa esecutiva dal Decreto Rettorale 280 14 del 14/05/2012.
Esso organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche nei campi della biologia, dell'ambiente e delle biotecnologie, presentando anche aspetti di unicità quali biodiversità, ecologia, evoluzione, etologia, conservazione svolgendo tutte le funzioni previste dall 'art. 11 dello Statuto.
2. L'indirizzo e l'attività del Dipartimento sono caratterizzati nel progetto scientifico-culturale e nel progetto didattico, che specificano altresì i settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei a tale progetto per contenuto e fini o mezzi, e i settori scientifico-disciplinari per i quali il dipartimento si impegna ad assicurare, nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, la didattica anche nei corsi di laurea per i quali non è dipartimento di riferimento.
3. Le disposizioni relative alla attività didattica del Dipartimento sono contenute nel Regolamento didattico di cui al successivo art. 24.

Art. 2 - Ubicazione e beni

Il Dipartimento è sito in Torino su quattro sedi: Via Accademia Albertina 13, Viale Pier Andrea Mattioli 25, Via Gioacchino Quarello II /A, Via Carlo Alberto 8/10, dove dispone dei locali dettagliati nelle corrispondenti
planimetrie ed evidenziat i nelle mappe allegate.
Le attrezzature e gli altri benì mobili, dei quali inoltre dispone, sono iscritti in apposito inventario.

Art. 3 - Autonomia del dipartimento

1. Il Dipartimento dispone di autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa.
2. È attribuito al Dipartimento, nell'ambito degli obiettivi programmatici, da parte del Consiglio di Amministrazione un budget economico e degli investimenti di tipo autorizzatorio.
3. Il Dipartimento si configura come centro di responsabilità dell'Ateneo in quanto titolare della gestione amministrativa e della legittimità e correttezza degli atti amministrativi e contrattuali assunti nell'esercizio delle proprie attività.
4. Nell'ambito del budget di cui ai commi precedenti, il dipartimento dispone dei finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti.
5. Esso dispone di spazi, strutture e servizi occorrenti al proprio funzionamento, secondo quanto definito dal Regolamento di organizzazione.
6. Il Dipartimento dispone altresì, per il personale docente e ricercatore a tempo determinato e a tempo indeterminato, di un budget virtuale espresso sia in termini finanziari, sia in punti organico, e assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, che il Dipartimento utilizza per proposte di bandi di concorso, chiamate o trasferimenti di professori e ricercatori, ai sensi dei successivi articoli e dei regolamenti di Ateneo in materia di chiamate, reclutamento, mobilità ed omogeneità dei dipartimenti, nonché delle leggi vigenti in materia.
7. Il Dipartimento è soggetto alla valutazione della performance organizzativa come stabilito dal Sistema di Misurazione e va lutazione della performance.

Art. 4 - Gestione e contabilità

1. La gestione dei servizi tecnici e amministrativi a diretto supporto della didattica e della ricerca del dipartimento è assicurata dalle strutture interne o da strutture organizzative dell'Ateneo esterne al Dipartimento, all'uopo deputate, secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione.
2. Nell'ambito della struttura che fornisce i servizi di contabilità ed amministrazione sono individuate il responsabile della contabilità di cui all'art. 16 comma 2 dello Statuto ed il coordinatore come da struttura organizzativa del Centro Servizi Dipartimentali (CSD).

Art. 5 - Composizione

1. AI Dipartimento afferiscono, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, in numero non inferiore a 45.
2. I docenti del dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei, secondo i criteri di tendenziale omogeneità disciplinare individuati nel relativo Regolamento di Ateneo.
3. AI Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico e amministrativo assegnato ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale tecnico e amministrativo è attribuito al Dipartimento dal Direttore generale ed è inserito in una struttura organizzativa che dipende dal Direttore di Dipartimento, secondo le previsioni di cui al Regolamento di Organizzazione.
5. L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico e amministrativo è regolata dal Regolamento di organizzazione.

Art. 6 - Personale che fa capo al Dipartimento

1. Al Dipartimento fanno capo:
a) gli specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento;
b) gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento.
2. Al Dipartimento fa capo il personale temporaneamente afferente di cui al successivo articolo 7.
3. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura (compresi i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i professori emeriti) che, per motivi di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo. Tali persone sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore.
4. Il personale temporaneamente afferente e i frequentatori di cui al comma precedente devono essere coperti da idonea forma assicurativa.

Art. 7 - Afferenza temporanea al Dipartimento

1. L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipaliimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo.
2. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto agli assegnisti di ricerca, ai borsisti e agli specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento e ai visiting professor. Il Regolamento del Dipartimento può individuare ulteriori categorie ai cui componenti il Dipartimento attribuisce di diritto l'afferenza temporanea.
3. L'afferenza temporanea può essere proposta dai professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato che giustificano la richiesta.
4. Non possono essere considerati afferenti temporanei i dipendenti in attività presso altre strutture dell'università e i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i professori emeriti.
5. L'afferenza temporanea può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, ha validità per l'intero anno accademico ed è rinnovabile.
6. Le richieste di afferenza temporanea sono istruite dalla Giunta e votate dal Consiglio di Dipartimento, nella prima riunione utile. Le procedure necessarie per i rinnovi sono istruite all'inizio dell'anno accademico e il Consiglio di Dipartimento delibera in merito nella prima riunione utile. li Dipartimento istituisce un pubblico elenco degli afferenti temporanei, aggiornato semestralmente a cura del Direttore.
7. Il Dipartimento regolamenta l'accesso di tale personale a tutte le strutture e servizi utili allo svolgimento dell'attività scientifica per la durata dell'intero anno accademico.

Art. 8 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di Dipartimento;
b) il Direttore del Dipartimento;
c) la Giunta del Dipartimento.
2. Agli organi del Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche.

Art. 9 - Composizione del Consiglio di Dipartimento ed elezione dei rappresentanti

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti professori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.
2. Sono rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:
a) una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, equivalente al 25% della componente dei docenti e dei ricercatori, con arrotondamento all'unità superiore oppure tutto il personale tecnico e amministrativo, se inferiore al 25% della componente dei docenti e dei ricercatori;
b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento, pari a un terzo dei dottorandi con arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 10% della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento in eccesso; nel caso di dottorati in consorzio la dichiarazione di afferenza è presupposto per la rappresentanza;
c) una rappresentanza degli afferenti temporanei di cui all'art. 7, pari a un terzo della componente con arrotondamento in eccesso, in misura non superiore al 20% della componente dei docenti e ricercatori, con
arrotondamento in eccesso;
d) una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e laurea speciali stica o magistrale in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo.
3. Il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera a) dura tre anni accademici; quello delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) dura un anno accademico; il mandato della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale dura due anni accademici. I mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
4. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno 30 giorni prima della data della votazione. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 21 del presente Regolamento.
5. Le elezioni dei componenti del Consiglio avvengono con voto limitato nell'ambito delle singole categorie di rappresentanza; ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei rappresentanti da designare, con arrotondamento in eccesso. Non precludono l'elettorato attivo e passivo aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio. Per le elezioni del personale tecnico e amministrativo in caso di parità di voti prevale l'anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica, per le altre componenti in caso di parità dei voti prevale l'anzianità anagrafica. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum strutturale la votazione si ripete ed è valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché al personale dipendente dell'Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio nel Dipartimento alla data di indizione delle votazioni.
7. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che alla data di indizione delle votazioni sono iscritti ad un dottorato di ricerca e svolgono la propria attività di studio e ricerca presso il Dipartimento, compresi coloro che sono iscritti ai corsi di dottorato in consorzio di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b).
8. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze di cui al punto 4 comma 1 lett. c) in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta a coloro ai quali è attribuita l'afferenza temporanea al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, alla data di indizione delle votazioni. In caso di parità vale quanto previsto nel comma 4.
9. L'elezione delle rappresentanze degli studenti e la decorrenza dei rispettivi mandati è disciplinata dall'apposito regolamento.
10. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'elettorato passivo determina la decadenza dalla carica. In caso di reiterata assenza ingiustificata, altresì, il rappresentante decade dal suo incarico. Pena la decadenza, in ogni caso non sono ammesse più di 5 assenze alle sedute nel corso di un anno accademico, fatto salvo il caso di missione, ordine di servizio, gravi ragioni di salute o di maternità.
11. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita dell a carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora la lista di coloro che sono stati eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il nuovo componente resta in carica per la durata residua del mandato in corso.
12. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipat1imento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. Approva gli obiettivi, i criteri di valutazione e il piano triennale. Programma annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico-disciplinari) di nuovi professori e ricercatori e di personale tecnico-amministrativo, per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell'offerta formativa, nonché le esigenze finanziarie ad esse connesse; organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti.
2. In particolare il Consiglio:
a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
c) delibera sulla ripartizione delle risorse ad esso assegnate, su proposta del Direttore e in armonia con il sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'Ateneo;
d) approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento, articolato in Regolamento di funzionamento e Regolamento didattico;
e) delibera, in accordo con il piano organico di Ateneo, sulle esigenze di reclutamento e sulle proposte di messa a concorso o di trasferimento di posti per professori di ruolo o ricercatori, nonché sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo, da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione;
f) delibera sulle proposte di chiamata dei professori e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori;
g) assume le deliberazioni in merito all'istituzione, all'attivazione e alla di sattivazione dei Corsi di Studio in cui è coinvolto; assume altresì le deliberazioni in merito alla proposta di attivazione o di modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approva i relativi programmi;
h) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa;
i) approva l'Ordinamento didattico e il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio in cui è coinvolto;
l) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
m) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
n) approva le relazioni periodiche sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori;
o) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori e dei ricercatori;
p) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
q) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra i Dipartimenti interessati;
r) trasmette agli organi competenti, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica;
s) aggiorna con cadenza almeno triennale il progetto scientifico-culturale e il progetto didattico del Dipartimento, ivi incluse le variazioni all'elenco dei settori omogenei;
t) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Statuto, dai Regolamenti o da altre di sposizioni vigenti.
3. Spetta altresì al Consiglio la proposta di modifiche da apportare ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in tempo utile per espletare i compiti che sono ad esso attribuiti dall'art. 10. In particolare esamina e approva entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione la proposta di budget approntata dal Direttore.
2. Il Consiglio si riunisce, di regola, sulla base di un calendario prestabilito, almeno una volta ogni due mesi, e ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata dal Direttore, con l'indicazione dell'ordine del giorno dettagliato, atticolato per punti specifici, almeno cinque giorni prima mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto ed è pubblicata, almeno cinque giorni prima del consiglio, nel sito del Dipartimento. Il Direttore deve fare avvisare personalmente i membri del Consiglio.
3. 11 Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno della convocazione gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da almeno il cinque per cento dei membri del Consiglio.
4. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria, per motivi di urgenza, quando il Direttore lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio: in tal caso il termine per la convocazione è ridotto a tre giorni , con comunicazione che deve essere fatta pervenire personalmente ai membri del Consiglio.
5. È compito del Direttore assicurare che il materiale relativo alle deliberazioni all'ordine del giorno sia comunicato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta del Consigli o (tre giorni prima nel caso di convocazìoni in via straordinaria per motivi di urgenza) e con modalità adeguate.
6. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 20 10, n. 240. Le deliberazioni che riguardano le procedure per la copertura dei posti di prima e seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato sono proposte da una apposita commissione organico del Dipartimento e portate in discussione in Giunta per l'approvazione in Consiglio.
7. Gli studenti, il personale tecnico e amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d' insegnamento.

Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio

I. Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi dirino. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
3. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Direttore e dal segretario. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti. I verbali debbono essere letti ed approvati di norma nella seduta successiva del Consiglio.
4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore; le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Direttore funge da Direttore il Vicedirettore vicario o, qualora anch'egli sia assente, l'altro Vicedirettore; altrimenti presiede la seduta il professore ordinario più anziano presente allaseduta.
5. Funge da segretario delle sedute del Consiglio il professore ordinario con minore anzianità di servizio presente alla seduta. Il Segretario può avvalersi della collaborazione della struttura amministrativa. AI solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute del Consiglio possono essere registrate. La registrazione è conservata sino all''approvazione del relativo verbale e può essere consultata a richiesta per contestazioni da parte dei componenti del Consiglio.
6. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
7. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.
8. Nelle sedute del Consiglio tutti coloro che sora presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Il Direttore organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo, ove occorra, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.
9. Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell'ordine del giorno ciascun membro del Consiglio può prendere la parola. Non sono consentiti interventi non pertinenti all'ordine del giorno ciascun membro del Consiglio può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento; ha inoltre diritto a un'eventuale replica di non più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Direttore può consentire - eventualmente su richiesta avanzata da uno o più membri del Consiglio - di derogare dai limiti suddetti. Non sono consentiti interventi non pertinenti all 'ordine del giorno.
10. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.
11. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.
12. È fatto obbligo al Direttore di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.
13. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai rappresentanti degli studenti , indi dei dottorandi, degli afferenti temporanei, del personale tecnico amministrativo, passando quindi ai ricercatori e poi, in ordine inverso rispetto all'anzianità, ai professori di seconda e poi di prima fascia; il Direttore vota per ultimo. È previsto lo scrutinio segreto soltanto per l'elezione del Direttore e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.
14. Il Direttore può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento
aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.

Art. 13 - Elezione del Direttore

I. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e dura in carica tre anni accademici.
2. L'elettorato passivo in ordine alla carica di Direttore è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.
3. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 21 del presente Regolamento.
4. La convocazione per le elezioni del Direttore è effettuata con avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno 10 giorni prima e deve essere comunicata ai singoli elettori a cura del Decano della Commissione elettorale. Con l'atto di convocazione il Decano comunica la data e le modalità per la presentazione delle candidature.
5. Le elezioni sono indette almeno un mese prima del termine del mandato. In caso di nuova istituzione le elezioni sono indette entro il termine di 30 giorni. Nel caso di cessazione anticipata il Decano del Dipartimento, entro 15 giorni dalla vacatio, indice le elezioni per la nomina del nuovo Direttore; fino alla nomina del Direttore subentrante la funzione è svolta dal Decano che provvede all'ordinaria amministrazione.
6. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione più ampia. Non precludono il diritto di voto aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
7. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti in prima e in seconda votazione. Sono voti validi quelli espressi a favore di uno dei candidati. Qualora nelle due prime votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una terza votazione, con estensione dell'elettorato passivo ai professori associati che abbiano optato per il regime a tempo pieno; in tal caso il Decano comunica la nuova data delle elezioni nonché la data e le modalità per la presentazione di nuove candidature. Qualora anche nella terza votazione non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.
8. L'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato per il regime a tempo pieno fin dallaprima votazione in caso di motivata ind isponibilità di professori ordinari.
9. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
10. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. La durata del mandato è di 3 anni accademici e decorre dall'inizio dell'anno accademico. Le funzioni di Direttore non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Si considera svolto per intero un mandato la cui durata abbia superato la metà di un mandato completo. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 14 - Attribuzioni del Direttore

I. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
2. Coadiuvato dalla Giunta, vigila all'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del
Dipartimento; cura il funzionamento del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; promuove e coordina le attività del Dipartimento e specificamente predispone la proposta di budget (in collaborazione con il responsabi le della contabilità), il piano triennale, le richieste di finanziamento e di personale tecnico e amministrativo.
3. Il Direttore inoltre:
a) propone il piano annuale delle ricerche e dell'attività didattica del Dipartimento e predispone i necessari strumenti organizzativi;
b) predispone la relazione annuale sui risultati della ricerca e sulla didattica svolta dal Dipartimento, da sottoporre al termine dell'anno accademico all'approvazione del Consiglio del Dipartimento;
c) ordina strumenti, arredi, lavori e materiali e dispone i relativi pagamenti, fatta salva l'autonomia di gestione dei fondi di assegnazione specifica;
d) vigila sulle attività didattiche del Dipartimento e cura l'osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera stabilito annualmente;
e) coordina la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature per la preparazione dei dottorati di ricerca, dei tirocini e delle tesi di laurea;
f) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento didattico del Dipartimento, dalle norme legislative vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. Il Direttore può chiedere al Rettore di essere parzialmente esentato dallo svolgimento dell'attività didattica. AI Direttore spetta un ' indennità di carica fi ssata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore può affidare determinati incarichi a singoli docenti e può proporre incarichi al personale tecnico/amministrativo; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell'esame di essi da parte del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore è responsabile dell'operato dei docenti incaricati e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni.

Art. 15 - Vicedirettori

1. I responsabili della Commissione per la ricerca e della Commissione per la didattica, di cui ai successivi artt. 19 e 20, assumono il ruolo di Vice-Direttori del Dipartimento per le rispettive funzioni. Uno di loro è nominato dal Dirèttore al ruolo di Vice-Direttore Vicario.

Art. 16 - Composizione ed elezione della Giunta

1. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore, i due Vice-Direttori e il Responsabile della contabilità del Dipartimento, con funzioni di Segretario della Giunta. Il Coordinatore partecipa ai lavori della Giunta senza diritto di voto.
2. Sono eletti a far parte della Giunta:
a) un numero di componenti pari ad un minimo di tre e un massimo di nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra i professori ordinari, un terzo scelto tra i professori associati e un terzo scelto tra i ricercatori.
b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Dipartimento, e comunque non superiore a tre, con competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate all'atto della candidatura.
3. Le elezioni dei componenti della Giunta avvengono con voto limitato nell'ambito delle singole componenti; ogni avente diritto può esprimere al massimo due preferenze. In caso di parità di voti prevale l'anzianità nel ruolo per la componente docenti e di servizio per il personale tecnico e amministrativo; in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
4. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature sono presentate al Direttore almeno 5 giorni prima della data delle elezioni e sono pubblicate nel sito web del Dipartimento. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 21 del presente Regolamento.
5. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
6. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo.
7. I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici.

Art. 17 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore. La Giunta coadiuva il Direttore in tutte le attribuzioni esplicitate all'art. 14.
2. La Giunta del Dipartimento è convocata dal Direttore almeno cinque giorn i prima mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto. La convocazione è pubblicata, almeno cinque giorni prima della riunione, nel sito del Dipartimento. Il Direttore deve fare avvisare personalmente i membri della Giunta. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta.
3. In assenza del Responsabile della contabilità, può essere chiamato a presenziare alle adunanze della Giunta un impiegato amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 18 - Sezioni e gruppi di ricerca

1. I Dipartimenti possono essere articolati alloro interno in Sezioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, nonché in Gruppi di Ricerca. Per ogni Sezione può essere previsto un Coordinatore, eletto all'interno della Sezione stessa.
2. Sezioni e Gruppi di ricerca vengono considerati nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.
3. Alle Sezioni non possono essere delegati compiti e prerogative del Consiglio di Dipartimento, né possono essere attribuiti ad esse capitoli di spesa. Le Sezioni non esprimono rappresentanti negli organi del Dipartimento.
4 . La composizione delle sezioni è approvata dal Consiglio di Dipartimento.
5. AI momento non sono istituite sezioni e o gruppi di ricerca all'interno del Dipartimento. Sono strutture del Dipartimento con regolamento proposto in Giunta e approvato nel Consiglio di Dipartimento: Orto Botanico, Micoteca, Erbario, Museo di Antropologia ed Etnografia e Biblioteca.

Art. 18bis Esercizio dell'attività di ricerca scientifica

1. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti, che ne facciano richiesta, in qualità di "ospiti temporanei aggregati o visiting professor" per fini di ricerca o di didattica, ferme restando le norme vigenti in termini di sicurezza e disponibi lità degli spazi.
2. Il Dipartimento concorre, per quanto di competenza, in collaborazione con le scuole di Dottorato di ricerca all'attività di ricerca.
3. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto daIle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.
4. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'adesione a Centri interdipartimentali e
interuniversitari di ricerca.
5. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere per promuovere le attività di ricerca messe in atto.
6. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la diffusione e/o la pubblicazione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti anche attraverso il sito internet del
Dipartimento e la promozione delle modalità Open Access.

Art. 19 - Commissioni per la Didattica e per la Ricerca

1. Sono istituite nel Dipartimento, ai sensi deIl'articolo 15 comma 3 deIlo Statuto, la Commissione per la Didattica e la Commissione per la Ricerca.
2. Le due Commissioni, nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza, sono organi di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca e di tutte le attività didattiche del Dipartimento e hanno il compito di fornire pareri alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento e agli organi di valutazione. Collaborano alla redazione della programmazione annuale e del piano triennale del Dipartimento e alle revisioni del progetto scientifico-culturale e didattico; favoriscono l'aggregazione efficiente delle risorse e del personale del dipartimento in relazione a specifici obiettivi; curano la promozione degli scambi internazionali.
3. Competono in particolare alla commissione per la Ricerca:
a) la proposta alla Giunta e per approvazione al C.d.D. degli obiettivi da raggiungere annualmente e triennalmente nell'ambito della ricerca e il monitoraggio del raggiungimento degli stessi;
b) il coordinamento delle attività di promozione del Dipartimento verso le aziende e gli altri enti di ricerca;
c) il coordinamento e l'organizzazione delle attività inerenti le proposte di finanziamento, incluse l'interazione con la CSTF, la l'accolta delle informazioni riguardanti le attività e le competenze dei singoli ricercatori e docenti, dei settori concorsuali e dei gruppi di ricerca, la diffusione delle informazioni relative ai bandi di fin anziamento, la raccolta deIle idee progettuali, l'organizzazione di momenti di discussione finalizzati all'individuazione delle migliori proposte progettuali e del team di ricerca adatto a portarle a termine;
d) la promozione di incontri, nella forma più adatta, finalizzati allo scambio scientifico, alla divulgazione di competenze, alla discussione di problematiche di interesse scientifico del Dipartimento;
e) la promozione di ogni attività volta all'intensificazione delle collaborazioni scientifiche interne ed esterne al Dipartimento;
f) la proposta alla Giunta e per approvazione al C.d.D. dei criteri di valutazione interni dell'attivazione e la
implementazione dei sistemi infonnatici di raccolta dati utili alle procedure di valutazione;
g) ogni altro compito stabilito dal CdD compresa la trasmissione di dati inerenti la ricerca.
4. Competono in pm1icolare alla commissione per la Didattica:
a) la proposta alla Giunta per approvazione al CdD degli obiettivi didattici da raggiungere annualmente e triennalmente ed il monitoraggio del raggiungimento degli stessi;
b) il coordinamento dei CCS afferenti al dipartimento per ottimizzare:
- l'offerta formativa erogata
- la docenza fornita
- la richiesta di docenza esterna
- sviluppo e internazionalizzazione.
c) la raccolta e l'organizzazione delle richieste e delle offerte di didattica integrativa;
d) la raccolta delle informazioni circa la docenza erogata e la verifica del rispetto dei requisiti imposti dal regolamento di attuazione dell'art. 6 commi 2, 3 e 4 L.240/ 1O;
e) l'istruzione di ogni pratica e procedimento relativo agli affidamenti di corsi curricolari;
f) la proposta alla Giunta per approvazione al C.d.D. dei criteri di valutazione interni dell'attività didattica, nonché l'attivazione e la manutenzione dei sistemi informatici di raccolta dati utili alle procedure di valutazione e i rapporti con i CCS afferenti al Dipartimento;
g) ogni altro compito stabilito dal C.d.D e dagli organi centrali di riferimento, compresa la trasmissione dei dati inerenti la didattica agli organi centrali e alla/e scuola/e di afferenza.
5. Il responsabile di ciascuna commissione è il vice-direttore competente, nominato dal Direttore.
6. Sono componenti delle Commissioni per la didattica e la ricerca, oltre al responsabile:
Per la commissione ricerca:
a) due professori ordinari (PO), due professori associati (PA) e due ricercatori (RU) (a tempo determinato o indeterminato) fra i docenti e ricercatori di comprovata produzione scientifica eletti dalle rispettive fasce;
b) un rappresentante del personale tecnico scientifico di ricerca fra quelli con comprovata produzione scientifica eletto da tutto il personale tecnico/amministrativo;
c) un rappresentante degli afferenti temporanei e un dottorando, nominati dal Consiglio di Dipartimento al proprio interno;
d) il responsabile del servizio al supporto della ricerca e dell'internazionalizzazione anche in veste di segretario verbalizzante.
Per la commissione didattica:
a) se fanno parte del Dipartimento, i presidenti dei Corsi di Studio CCS che afferiscono al Dipartimento. Nel
caso in cui il Presidente non faccia parte del dipartimento un delegato del Consiglio di Corso di Studi (CCS) che sia membro del Dipartimento;
b) qualora non siano presenti nella composizione della commissione almeno due professori ordinari (PO), due professori associati (PA) e due ricercatori (RU) (a tempo determinato o indeterminato) si provvederà alla elezione dei rappresentanti della fascia sottorappresentata, eleggendoli fra i docenti e ricercatori di comprovata esperienza e competenza didattica;
c) il responsabile del servizio di supporto alla didattica;
d) due studenti nominati fra quelli eletti nel Consiglio di Dipartimento;
e) un rappresentante del personale tecnico scientifico, un rappresentante degli afferenti temporanei e un
dottorando, nominati dal Consiglio di Dipartimento al proprio interno.
7. I componenti delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca durano in carica tre anni. I componenti decaduti sono sostituiti secondo le modalità rispettive. I componenti sono rieleggibili.

Art. 20 - Funzionamento delle Commissioni per la didattica e la ricerca

I. Il responsabile di ciascuna Commissione ne coordina e presiede i lavori.
2. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento.
3. Le riunioni delle Commissioni sono aperte ai componenti del Dipartimento in qualità di uditori.
4. Le proposte delle Commissione per la Didattica e per la Ricerca sono verbalizzate e trasmesse al Direttore, che ne dà comunicazione con sufficiente anticipo alla Giunta e al Consiglio, secondo quanto stabilito all'art. 11 comma 5.

Art. 21 - Commissione elettorale

1 . La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni per l'elezione del Direttore, della Giunta e dei componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento. È inoltre compito della Commissione vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibera in via definitiva.
2. La Commissione, per le operazioni di voto che portano alla elezione del Direttore, è presieduta dal Decano; negli altri casi dal Direttore, o dal Vice-Direttore Vicario nel caso di impedimento. Ne fanno parte, oltre al Presidente, il professore di II fascia, il ricercatore e il tecnico e amministrativo con maggiore anzianità di ruolo o di servizio, tra quelli che non siano in congedo.
3. La Commissione indica al proprio interno il componente incaricato di redigere il verbale.
4. Gli atti sono pubblici e sono trasmessi alla Divisione Gestione Risorse Umane per provvedimenti di competenza.

Art. 22 - Altre commissioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.
2. Il Dipartimento può istituire la Commissione Didattica Paritetica consultiva e, per i corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento e che non afferiscono a una Scuola, il Dipartimento istituisce la Commissione Didattica Paritetica, composta secondo le modalità individuate dal Regolamento Didattico del Dipartimento e con le competenze previste dall'art. 29 dello Statuto.
3. Le altre Commissioni, permanenti e temporanee, sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
4. Le commissioni permanenti sono riportate nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento.

Art. 23 - Valutazione e autovalutazione

1. Il Dipartimento elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e delle attività didattiche, ove sono definite le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l'effettiva realizzazione dei progetti di ricerca.
2. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo.
3. Il Dipartimento istituisce un sistema di valutazione delle proprie attività di ricerca scientifica e della didattica ad esso pertinente, in armonia con i sistemi di valutazione nazionali e di Ateneo.
4. Possono fare parte del sistema di valutazione del Dipartimento specifiche procedure di valutazione dei docenti e ricercatori componenti del Dipartimento stesso eseguite dal Dipartimento al fine della ripartizione di risorse, della verifica dell'efficiente impiego delle stesse, della designazione di componenti di collegi dottorali e commissioni, e ad altri fini per cui siano deliberate tali procedure. Le procedure sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'ateneo e degl i organi di ateneo competenti per la valutazione, ed è cura del Direttore darne pubblica e precisa documentazione.
5. I criteri di valutazione tengono conto, in relazione all'attività di docenti e ricercatori, dei diversi rapporti tra ricerca, didattica e attività gestionali . Il Dipartimento garantisce la necessaria stabilità dei criteri nel tempo.
6. Concorre a definire la consistenza della produzione scientifica del dipartimento, anche quella del personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze nei termini indicati dal processo di autovalutazione definito nel regolamento di dipartimento.
7. Una valutazione complessiva delle attività di ricerca e didattica del Dipartimento viene svolta almeno una volta ogni 5 anni da parte di un Comitato a composizione esterna, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. I compiti del Comitato di Valutazione e lo svolgimento delle sue procedure sono definiti dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'ateneo e degl i organi di ateneo competenti per la valutazione.

Art. 24 - Altri Regolamenti

1. Il regolamento didattico del Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo schema-tipo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.

Art. 25 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento di funzionamento e al Regolamento didattico sono approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modifiche siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.

Art. 26 - Allegati al Regolamento

1 . AI Regolamento di funzionamento del Dipartimento sono allegati il progetto scientifico, il progetto didattico, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i suoi componenti e gli allegati di cui all'art. 2.
2. Al Regolamento di funzionamento possono essere aggiunti, oltre a quelli previsti all'art. I, altri allegati, che sono approvati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento e hanno mera valenza di organigramma interno, come la carta etica, i servizi tecnici e disposizioni in materia di sicurezza nel rispetto del "Regolamento interno per la prevenzione e gestione della sicurezza d'Ateneo" e delle disposizioni del Rettore e del Direttore Generale.

 


 

Carta Etica approvata in CdD del 6.12.2012

1. Tutela della dignità. Il Dipartimento si impegna a tutelare la dignità di coloro che lavorano e studiano al suo interno, con l'obiettivo di costituire un ambiente nel quale la serenità e la correttezza dei comportamenti e degli atti siano condizioni favorevoli per la ricerca, la didattica, le attività tecniche e amministrative e lo studio.

2. Ambiente di lavoro. Il Dipartimento considera il benessere di chi lavora e studia al suo interno una condizione essenziale affinché le attività vengano svolte nel modo più efficace e soddisfacente per le persone. Il Dipartimento si impegna, dunque, compatibilmente con le proprie possibilità di intervento e disponibilità finanziarie, a garantire a ciascuno uno spazio adeguato a lle necessità di studio o di lavoro, nonché a rispettare le leggi vigenti in materia di sicurezza e salute delle persone. Gli uffici, i laboratori, i seminari e le aule devono essere forniti degli strumenti e delle apparecchiature che il Dipartimento ritiene necessari per svolgere un'attività adeguata ai bisogni e agli obiettivi che lo stesso Dipartimento stabilisce per la didattica, la ricerca e l'attività amministrativa.

3. Trasparenza e circolazione delle informazioni. Il Dipartimento ritiene essenziale la massima trasparenza delle procedure e degli atti prodotti o discussi al suo interno, fatti salvi i diritti di riservatezza. Gl i atti elaborati dagli organi del Dipartimento devono essere pubblicati in tempi utili per una efficace circolazione delle informazioni, secondo modalità che garantiscano i principi della trasparenza e quelli della privacy (alcuni di questi saranno dunque accessibili solo in intranet del Dipartimento). Le Commissioni istituite dal Dipartiimento devono anch'esse garantire l'effettiva circolazione della discussione e delle proposte maturate al loro interno, informando periodicamente tutti i componenti del Dipartimento. In particolare, devono essere a disposizione di tutti, le informazioni relative ad assegni di ricerca, bandi di enti pubblici e privati, contratti, concorsi. La discussione e le decisioni relative all'utilizzazione delle risorse e alla programmazione per il reclutamento del personale devono avere la massima diffusione. I docenti del Dipartimento sono tenuti a comunicare con chiarezza e massima pubblicità ogni informazione inerente ai corsi, al ricevimento studenti, agli esami di profitto e a tutte le eventuali variazioni. l docenti devono motivare le assenze alle lezioni, agli appelli o al mancato ricevimento. L'assenza di tale motivazione costituisce una grave violazione del rapporto di fiducia con gli studenti. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle norme definite dal contratto di lavoro, deve garantire disponibilità e chiarezza delle informazioni per le esigenze di ricerca e di didattica, nei confronti sia dei docenti sia degli studenti. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli afferenti e del personale tecnico e amministrativo nel
Consiglio di Dipartimento sono tenuti a informare con accuratezza e continuità le diverse componenti.

4. Partecipazione. Tutti coloro che lavorano e studiano nel Dipartimento si impegnano a partecipare alle sue attività: il Dipartimento ritiene tale impegno un elemento essenziale per la costruzione e lo sviluppo di una comunità di ricerca e di studio. I rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento, nella Giunta e nelle Commissioni sono tenuti a partecipare con regolarità alle attività correlate. Gli studenti si impegnano a partecipare alle attività didattiche del Dipartimento e sono tenuti a informarsi sulle notizie e sugli avvisi inerenti i corsi, il ricevimento dei docenti, gli esami di profino e tue le eventuali variazioni.

5.Tutela della disabilità e delle pari opportunità. Il Dipartimento si impegna a tutelare in tune le forme le disabilità e le pari opportunità. Il Direttore individua tra i docenti o il personale tecnico e amministrativo due responsabili rispettivamente per i rapporti con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) e con l'Ufficio disabili. Gli studenti possono individuare, con modalità che ritengono idonee, un loro referente per le informazioni e le comunicazioni relative alle disabilità e alle pari opportunità. Il Dipartimento si impegna a definire con il CUG e con l'Ufficio disabili forme di collaborazione e di riconoscimento reciproco. Il Dipartimento si ri serva di individuare altri settori ritenuti sensibili per la tutela dei diritti dei lavoratori e degli studenti, nominando i relativi responsabili.

6. Garante. Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi è garante per il rispetto delle norme della Carta etica.

Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 09:21
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